1. Nel quadro delle politiche e delle misure nazionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Protocollo di Kyoto, la presente legge stabilisce norme per garantire:
a) il sostegno e l'intervento pubblici per la maggiore stabilità del mercato e la riduzione delle fluttuazioni dei prezzi dei prodotti agricoli destinati alla produzione dei biocarburanti;
b) le forme e gli strumenti di collaborazione tra gli enti pubblici territoriali e gli operatori della filiera agroenergetica;
c) il raggiungimento dei migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e il miglioramento dell'efficienza energetica nel sistema economico nazionale;
d) l'integrazione della filiera di produzione e di distribuzione di biocarburanti di origine agricola con la partecipazione delle associazioni a tutela dell'ambiente e dei consumatori;
e) l'incremento del recupero di biomasse, della produzione e dell'impiego di fonti di energia rinnovabile e, in particolare, di biocarburanti di origine agricola, nel rispetto di pratiche agricole e silvicole sostenibili.